Amministrazione Trasparente
In riferimento alla pagina relativa all'anac : Normativa ( Art.37del d.lgs. n.33/2013)
Pubblicazione dei dati relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)
Sì, gli obblighi di pubblicazione riguardano anche gli affidamenti diretti o espletati con procedura informale di richiesta di preventivi, ivi inclusi quelli per importi di spesa minimi, non risultando allo stato la presenza di soglie normative per la pubblicazione.
Considerato che l’acquisto tramite MEPA non muta le regole di fondo applicabili all’acquisto, costituendo esso stesso un “procedimento di scelta del contraente”, i dati da pubblicare nelle tabelle di cui all’art. 1, c. 32, della legge n. 190/2012 devono comprendere anche quelli relativi agli acquisti che l’amministrazione effettua tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Per approfondimenti si rinvia alle FAQ “Art.1 L.190/2012 adempimenti nei confronti AVCP” pubblicate sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Ogni qualvolta l’amministrazione per l’affidamento di lavori, servizi e forniture proceda in assenza di gara pubblica, è tenuta a pubblicare la delibera a contrarre in quanto atto sostitutivo del bando di gara.
Nel caso in cui siano attribuiti ad un professionista uno o più incarichi per la difesa e la rappresentanza dell’ente in relazione a singole controversie, l’amministrazione affida incarichi di patrocinio legale che possono essere inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, è tenuta, ai sensi dell’art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Consulenti e collaboratori”.
Qualora, invece, l’amministrazione affidi all’esterno la complessiva gestione del servizio di assistenza legale, ivi inclusa la difesa giudiziale, ha luogo una procedura di appalto di servizi. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Sì, per gli incarichi relativi a servizi anche intellettuali il cui affidamento è preceduto dallo svolgimento di una procedura di appalto disciplinata dal d.lgs. n. 163/2006, vigono gli obblighi di trasparenza disposti dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013. Rientrano in questa fattispecie, fra gli altri, l’affidamento di servizi pubblicitari, l’affidamento di servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione e l’affidamento di servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili.
In questi casi, infatti, l’amministrazione non acquisisce al proprio interno professionalità ulteriori rispetto a quelle in ruolo, per finalità specifiche e temporalmente limitate, come nel caso delle consulenze e collaborazioni di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 33/2013, bensì ricorre al mercato affidando a soggetti terzi la fornitura di servizi ad essa strumentali.
Laddove le stazioni appaltanti conferiscano gli incarichi per lo svolgimento di collaudi o di verifiche di conformità ai sensi dell’art. 120 del d.lgs. n. 163/2006 a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici, questi devono essere inquadrati tra gli incarichi conferiti ai propri dipendenti e, pertanto, l’amministrazione è tenuta, ai sensi dell’art. 18 del d.lgs. n. 33/2013, a pubblicare i relativi dati nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Personale”, sotto-sezione di secondo livello “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”.
Diversamente, quando a causa della carenza di soggetti in possesso dei necessari requisiti all’interno della stazione appaltante, ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, la stazione appaltante affida l’incarico di collaudatore ovvero di presidente o componente della commissione collaudatrice a soggetti esterni scelti secondo le procedure e con le modalità previste per l’affidamento di servizi o di lavori, ha luogo una procedura di appalto. Pertanto, in virtù di quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 33/2013, dall’art. 1, c. 32, della l. n. 190/2012, nonché dal d.lgs. n. 163/2006, l’amministrazione appaltante deve pubblicare sul sito istituzionale le informazioni stabilite dalle norme richiamate all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello “Bandi di gara e contratti”.
Nessun contenuto da visualizzare
Autenticarsi per vedere i documenti privati